Di Livio Secco
Ieri, 30 gennaio, ho svolto la sesta lezione del Corso di Egittologia, anno V, nell’ambito delle attività dell’UniTre di Torino. La stessa conferenza la terrò venerdì 3 febbraio all’UniTre di Fossano nel contesto dal X Corso di Egittologia.
La lezione aveva per titolo: “L’EGITTO CRIMINALE – Processi, sentenze e pene in epoca ramesside”.

La ricerca proposta vuole documentare il funzionamento della macchina giudiziaria nell’antico Egitto dettagliando le metodologie delle sentenze, delle pene capitali e delle punizioni corporali che venivano inflitte a coloro che si macchiavano di reati e delitti.
REPERIMENTO DELLE DOCUMENTAZIONI
Parlare di criminalità nell’antico Egitto è piuttosto difficile perché non esistono delle documentazioni originali precise e dettagliate che specificano il fenomeno e i mezzi predisposti dallo Stato egizio per contrastarlo.
È vero che ci sono ostraka che riportano sentenze di tribunali, transazioni commerciali e lasciti testamentari, come ad esempio a Deir el Medina, ma sono documenti episodici legati ad un preciso contesto.

In realtà noi non siamo in grado di precisare in che modo si sviluppò la criminalità come fenomeno destabilizzante nella società egizia. Intuiamo, da rilievi e papiri, che esisteva un corpo di polizia ma non possiamo stabilire come ne fosse strutturato l’organico, qual erano i compiti istituzionali a cui era preposto e soprattutto in quali contesti operava e come agiva.
I TRIBUNALI SENTENZIAVANO MA, NORMALMENTE, NON GIUSTIZIAVANO
I tribunali svolgevano una funzione inquisitiva e di accertamento degli eventi in modo da riconoscere se gli indagati erano colpevoli oppure innocenti delle accuse a loro mosse. Svolto questo compito spesso il tribunale si fermava e la procedura passava di mano.
Se i giudici avevano sentenziato una pena capitale per gli accusati, la trascrizione del processo e del verdetto venivano sottoposte ad un’autorità superiore per un giudizio finale e la definizione ultima della punizione.
In linea di massima gli Egizi riconoscevano i reati divisi in due grandi categorie: quelli contro lo Stato e quelli contro altri individui.
METODI DI ESECUZIONE.
La lezione esamina, facendo riferimenti a documenti repertati, le diverse tipologie di esecuzione capitale.
Un metodo usato fino al periodo tolemaico è l’impalamento.

Non è mai stata documentata l’impiccagione che sembra non essere mai stata applicata nell’antico Egitto.
Un altro sistema era l’annegamento che, come sua importante variante, prevedeva che il condannato fosse sbranato dai coccodrilli.
Piuttosto raro nella documentazione è il rogo.
Per quanto riguarda invece le personalità di alto e altissimo rango, il Papiro Giudiziario di Torino ci dimostra che ad esse, una volta condannate a morte, era concesso il suicidio, considerato molto meno infamante.
GRADI DI COLPA
Una considerazione decisamente moderna dell’antica giustizia egizia è quelle che essa prevedeva diversi gradi di colpa a seconda che i giudici avessero compreso l’intenzionalità o meno dell’indagato nel compiere il suo delitto.
Ci sono casi documentati in cui la pena è ridotta o addirittura del tutto esclusa se il reato era stato commesso senza nessuna intenzione o colpa.


PRIGIONI E LUOGHI DETENTIVI
Nell’antico Egitto è documentata l’esistenza di prigioni, ma non è mai stato provato che la prigione fosse sanzionata come punizione da un tribunale.

La detenzione serviva piuttosto per trattenere i sospetti prima e durante il processo ed anche fino a quando la loro pensa non era stata eseguita.
Nei papiri riguardanti i furti nelle tombe ci sono molte persone che furono incarcerate durante la ricerca di prove relative alle rapine nei sepolcri. Terminata l’indagine, comunicata la sentenza ed eseguita la pena la prigione cessava di avere il suo scopo. La detenzione era esclusivamente un passaggio temporaneo del sistema giudiziario egizio.
IL DESTINO DELLE ANCELLE
La condizione femminile in Egitto è sempre stata decisamente più paritetica rispetto alle altre civiltà (compresa la nostra che riteniamo moderna ma che si deve dotare del Ministro delle Pari Opportunità e inventarsi idiozie inefficienti come le “Quota Rosa”).
Questa parità di importanza della donna è documentata dal fatto che, contrariamente alla nostra, non esisteva nella legislazione egizia una normativa che tutelasse la donna per il semplice fatto che non ce n’era bisogno.
La donna egizia poteva divorziare (più spesso subiva il divorzio) rientrando in possesso della propria dote e di un terzo della ricchezza acquisita in comune con il marito.
In caso di vedovanza non tornava alla famiglia d’origine e si gestiva da sola i figli e il patrimonio familiare.
Detto questo è evidente che, d’altra parte, non aveva agevolazioni in caso di problematiche penali. Era ascoltata come testimone e indagata come sospetta di reati. In caso di colpevolezza subiva certamente la stessa sorte di un condannato maschile.
Quello che qui esemplifico è la sentenza, a margine del processo contro i cospiratori di Ramesse III, a carico delle ancelle della regina secondaria Tiyy.
Ella, madre di Pentaur, figlio carnale di Ramesse III, cospirò con molti altri nobili importanti e di primo piano per il regicidio affinché sul trono salisse il figlio.
Il regicidio fu consumato ma sul trono salì Ramesse IV che organizzò la repressione.
La regina non poteva contattare i cospiratori esterni all’harem regale in prima persona perché i suoi movimenti non sarebbero passati inosservati.
Come agenti di collegamento pensò bene di usare le proprie ancelle che avevano, evidentemente, maggiore libertà di spostamento.
Nel testo non è dettagliato il supplizio, ma è indubbio che fu di tipo capitale. Normalmente si procedeva per impalamento.
Il tutto è documentato dal celeberrimo PAPIRO GIUDIZIARIO di Torino, una delle voci più importanti per chi si interessa della macchina giudiziaria egizia.
Come al solito, per chi non conosce la scrittura geroglifica, ho aggiunto la codifica IPA per agevolarne la pronuncia.
Per chi fosse interessato all’argomento non mi resta che consigliare la lettura di l’EGITTO CRIMINALE (QdE45) – Processi, sentenze e pene in epoca ramesside che trovate qui: https://ilmiolibro.kataweb.it/…/624175/legitto-criminale/
